1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. Fermo restando quanto disposto dal capo I, alla danza si applicano in particolare i princìpi fondamentali di cui al presente articolo.
a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità;
b) la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;
c) l'incontro tra domanda e offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
d) una qualificata azione di distribuzione della danza e di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere la cultura della danza e a sostenere l'attività produttiva;
e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, nonché l'impiego di nuove tecnologie;
f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;
g) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.
3. In particolare, le imprese di produzione, gli organismi di distribuzione e di formazione del pubblico, le attività di ospitalità, gli esercizi teatrali e municipali, le rassegne ed i festival nazionali e internazionali, ivi compresi i progetti relativi alla danza negli spazi urbani, gli organismi di promozione e di perfezionamento professionale e le residenze multidisciplinari costituiscono lo strumento pubblico per il perseguimento delle finalità della presente legge.